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Sicurezza Cantieri

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera

 

Nei cantieri si deve adempiere a quanto stabilito dal D.Lgs 494/96 e s.m.i. in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro concorrendo alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, oltre all’espletamento delle restanti formalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei mobili. La figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere nominata prima della fase di progettazione dell’opera ed è suo compito redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo di Manutenzione dell’opera. Sta poi al Coordinatore per l’Esecuzione, appunto in fase di esecuzione dell’opera, aggiornare il Piano con le indicazioni fornite nel Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice con le quali, per tutta la durata delle opere, deve far parte di un intenso processo di scambio e dialogo per favorire la collaborazione fra le diverse parti in gioco. Tale cooperazione si concretizza in alcune riunioni di coordinamento, nella verifica della corretta esecuzione di quanto previsto dal PSC e nel recepimento di eventuali proposte migliorative, da parte dei responsabili delle imprese esecutrici, in merito a questioni di sicurezza.